Art. 1.
(Detrazione dal reddito).

      1. Alle artigiane, alle esercenti attività commerciali, alle coltivatrici dirette, mezzadre e colone, alle libere professioniste e alle lavoratrici autonome, a titolo di deduzione forfetaria degli oneri conseguenti al disagio per mancato svolgimento dell'attività lavorativa causato dallo stato di gravidanza e di puerperio, è concessa, ai fini delle imposte dirette, una detrazione dal reddito imponibile derivante dall'attività lavorativa nella misura indicata all'articolo 2.